Padre screditato Madre risarcisce
Pubblicato il 14 ottobre 2016
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Non è esente da responsabilità la madre che non pone in essere alcun comportamento al fine di riavvicinare il figlio al padre - risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore – ma che al contrario continui a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito, da cui è separata.
Dovrebbe essere, viceversa, preciso onere di costei, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, non soltanto spingendolo verso il padre – anziché, come nella specie, avallando i pretesti per venir meno agli incontri programmati - ma altresì recuperando la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte e, comunque, delle sue caratteristiche temperamentali.
Ammonizione e risarcimento al padre
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, ritenendo applicabile, nei confronti di una donna, il meccanismo sanzionatorio ex art. 709 ter c.p.c., stante la sua condotta volta ad ostacolare l’affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori nei confronti del marito, tali da aver indirettamente indotto il figlio a disattendere il calendario degli incontri con il padre. Meccanismo sanzionatorio nella specie ritenuto idoneo, in ragione della funzione punitiva o comunque improntata, sotto forma di dissuasione indiretta, alla cessazione del protrarsi dei comportamenti suddetti.
Ciò detto, il Tribunale, con sentenza n. 18799 dell’11 ottobre 2016, reputa che le sanzioni nella specie più consone - tenuto conto che la condotta materna ha avuto ricadute dirette sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e figura referenziale – siano quella dell’ammonizione e del risarcimento del danno nei confronti del padre, liquidato in via equitativa.
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