Pace fiscale per enti sportivi. Vademecum delle Entrate
Pubblicato il 13 maggio 2019
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Pubblicato dall’agenzia delle Entrate un vademecum che illustra l’istituto della pace fiscale per società e associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.
Contenuto della nuova guida delle Entrate: modalità e termini di presentazione della domanda, atti definibili, pagamento, effetti, limiti.
Pace fiscale ex Dl 119/2018
La definizione agevolata delle controversie tributarie – pace fiscale - è stata introdotta dall’articolo 6 del DL n. 119/2018 e consente ai contribuenti di chiudere le liti fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa. Le liti che possono essere oggetto di pace fiscale sono quelle in cui è parte l’agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.
Pace fiscale per enti sportivi
La regolarizzazione per i suddetti soggetti - articolo 7, comma 2, lettera b), Dl 119/2018 - prevede elementi che differiscono da quelli previsti per la generalità dei contribuenti. Però, in assenza dei requisiti e delle condizioni indicate dall’articolo 7, gli enti sportivi possono comunque accedere alla definizione agevolata “generale”, disciplinata dall’articolo 6.
Pace fiscale per enti sportivi. I soggetti ammessi
Possono aderire alla pace fiscale solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ex articolo 90, legge n. 289/2002) dotate del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; l’iscrizione al CONI deve risultare alla data del 31 dicembre 2017.
Inoltre, spiega la guida, la definizione agevolata delle liti pendenti, per i soggetti in discorso, è prevista solo per quelle innanzi alle commissioni tributarie. Quindi, per le cause pendenti in cassazione gli enti sportivi possono avvalersi solo della definizione prevista dall’articolo 6 del DL n. 119/2018.
Pace fiscale per enti sportivi. Materie definibili
Possono essere oggetto di pace fiscale le controversie riguardanti avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva riferite a periodi d’imposta in cui l’ente risultava iscritto nel registro del CONI.
Importante è la condizione richiesta, ossia che l’ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento, o è pendente reclamo o ricorso, non sia superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata. Si noti come tale limite non vige per l’Iva.
Pace fiscale per enti sportivi. Somme da versare
La definizione agevolata si ottiene versando un importo commisurato al valore della lite, a cui devono aggiungersi altri importi commisurati agli interessi e alle sanzioni irrogate.
Questi gli importi:
- 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, la lite penda in primo grado;
- 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;
- 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
Il pagamento va effettuato tramite modello F24 (i codici tributo sono contenuti nella risoluzione agenziale n. 29/2019), nei seguenti modi:
- in un’unica soluzione;
- o in rate trimestrali di pari importo (massimo 20), solo se la somma da versare è superiore a 1.000 euro. Tale limite deve essere riferito all’importo netto dovuto.
Non è ammessa la compensazione.
Pace fiscale per enti sportivi. I tempi del versamento
Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata deve avvenire entro il 31 maggio 2019.
Le altre rate hanno le seguenti scadenze: il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
In aggiunta, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 e fino alla data del versamento.
La definizione della procedura si ha con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare (o della prima rata) e con la presentazione, nella medesima data, della domanda di accesso alla procedura.
E’ sufficiente la sola presentazione dell’istanza qualora non ci siano importi da versare.
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