Pace fiscale: dalla nuova rottamazione alla definizione delle vertenze tributarie

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Pace fiscale: dalla nuova rottamazione alla definizione delle vertenze tributarie

La definizione agevolata è una delle novità della cosiddetta “pace fiscale” introdotta con il decreto fiscale 119/2018, collegato alla Legge di Bilancio 2019, in vigore dallo scorso 24 ottobre e in corso di conversione in legge.

L’articolo 3 del decreto n. 119/2018 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione), disciplina le regole sugli ammessi, sugli esclusi e sulle cartelle che potranno essere chiuse grazie alla nuova definizione che prevede il pagamento del debito senza le sanzioni e gli interessi. 

Rispetto alla precedente versione, prevista dalla Legge 172/2017 (rottamazione-bis), la nuova rottamazione delle cartelle di pagamento non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata, presentata dal medesimo contribuente.

La terza edizione della rottamazione risulta più vantaggiosa delle precedenti edizioni: in particolare bisognerà fare domanda entro il 30 aprile 2019 e riguarderà le cartelle notificate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017.

Potranno beneficiare dei vantaggi della nuova rottamazione anche i contribuenti che hanno aderito alle due precedenti definizioni agevolate, in questo caso chi ha aderito alla “seconda” rottamazione dovrà essere in regola con il pagamento delle rate previste (in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018) entro il prossimo 7 dicembre 2018.

 

I modelli per aderire

In anticipo rispetto a quanto previsto dal decreto, sono stati resi disponibili dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018.

Il modelli sono:

  • il modello DA-2018, da utilizzare per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • il modello DA-2018-D, per definire i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.

 

L’adesione alla “rottamazione-ter” prevede il pagamento solo dell’importo residuo delle somme dovute, tolte le sanzioni e gli interessi di mora. Relativamente alle multe stradali, queste potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere pagato in un’unica rata, oppure si potrà optare per una dilazione di 10 rate consecutive e per massimo 5 anni, con primo versamento al 31 luglio 2019. In caso di pagamento rateale saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, interessi al tasso del 2%.

 

Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare il modello DA-2018, entro il 30 aprile 2019, allegando una copia del documento di identità.

La domanda potrà essere consegnata presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure trasmessa alla casella Pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente.

 

Con la domanda di adesione, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione.

 

La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive.

 

Chi ha aderito alla rottamazione Bis

La nuova rottamazione prevede alcuni vantaggi per coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis (D.L. 148/2017). In particolare, chi è in regola con il pagamento delle previste rate di luglio, settembre e ottobre 2018, o chi provvederà al versamento di quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, avrà accesso automatico alla rottamazione.

 

Modalità di adesione alla definizione agevolata

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La domanda può essere presentata da tutti i contribuenti interessati anche se le cartelle sono state inserite nella richiesta di adesione della prima “rottamazione” (D.L. 193/2016) e non sono stati rispettati i piani di pagamento.

Sono, inoltre, ammessi alla nuova procedura anche i soggetti che, dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2018, scadute al 31 dicembre 2016.

 

Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute insieme ai bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto.

Le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate, oltre che con le modalità già in uso, anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

 

Accesso automatico alla definizione agevolata

I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis possono accedere automaticamente alla nuova rottamazione, l’unico requisito è che devono risultare pagate, entro il prossimo 7 dicembre, le rate del piano di definizione in loro possesso scadute a luglio, settembre e ottobre.

L’accesso automatico alla “rottamazione-ter” prevede il differimento dei pagamenti delle ulteriori somme residue del piano di definizione, che verranno ripartite automaticamente in 10 rate di pari importo con scadenze fissate, a luglio e novembre di ogni anno, a partire dal 2019 con interessi individuati nella misura dello 0,3% a decorrere dal 1° agosto 2019.

I contribuenti interessati non dovranno effettuare alcun adempimento (eccetto il saldo delle tre rate), nemmeno presentare la dichiarazione di adesione, ed entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti.

 

NB! - Nel caso in cui, entro il 7 dicembre 2018, non venissero regolarizzate le rate del piano di definizione agevolata previsto dalla rottamazione-bis, per i medesimi debiti, non si potrà in alcun modo accedere alla nuova definizione.

 

Definizione carichi a titolo di risorse UE

La definizione agevolata riguarda anche i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione (si tratta in particolare di debiti dovuti a titolo di dazi e Iva all’importazione).

Per tale definizione, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019 utilizzando il modello DA-2018-D con la medesima modalità della rottamazione.

Anche in questo caso, l’Agenzia di Riscossione invierà entro il 31 luglio 2019 la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze.

Il saldo della prima o unica rata è previsto entro il 30 settembre 2019, mentre la seconda è fissata al 30 novembre 2019. I restanti versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

 

Stralcio dei debiti fino a mille euro

Il decreto 119/2018 prevede all’articolo 4 lo “stralcio” delle “mini” cartelle, ovvero dei debiti di importo fino a 1.000 euro.

E’ disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro (calcolato al 24 ottobre 2018). L’importo comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.

L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire lo svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, e potrà essere verificato dal contribuente mediante consultazione della posizione debitoria all’interno della propria area riservata.

L’annullamento automatico fino a mille euro non si applica per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione quali:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Se vi sono delle somme versate prima del 24 ottobre 2018, queste rimangono definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:

  • ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
  • a debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

 

Definizione delle controversie tributarie

Nell’ambito della “pacificazione fiscale”, il Decreto 119/2018 all’articolo 6 ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie con la quale, al ricorrere di determinate condizioni, è possibile definire le vertenze fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate relative ad atti impositivi.

Possono essere definite le controversie tributarie:

  • in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;
  • aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione);
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  • in cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
  • per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

 

Non rientrano invece, le controversie:

  • relative ad atti non aventi natura impositiva, perché finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute;
  • in cui sono parte amministrazioni diverse dall’Agenzia delle Entrate.

 

Sono inoltre espressamente escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Iva riscossa all’importazione
  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

Il perfezionamento della definizione agevolata

Per definire le controversie tributarie bisognerà presentare una domanda e, entro il 31 maggio 2019, versare l’importo dovuto, pari al valore della controversia.

Per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda, esente dall’imposta di bollo (per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato). Attualmente non vi è un modello da utilizzare per l’adesione e per la sua emanazione bisognerà attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il versamento

Il versamento che i contribuenti dovranno effettuare - pari come detto al valore della controversia - comprende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

 

NB! - In caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime (articolo 12, comma 2, D.lgs 546/1992).

 

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti dall’Agenzia, non è possibile avvalersi della compensazione. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o, nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a 1.000 euro, sono previste un massimo di venti rate trimestrali. In casi di rateazione, entro il 31 maggio 2019 si dovrà versare la prima rata.

I termini di versamento delle rate successive alla prima sono il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio per riprendere al 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2019.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali, calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata entro il 24 ottobre 2018, le controversie possono essere definite con il pagamento di importi ridotti.

In particolare, è possibile definire la controversia con il pagamento della metà o di un quinto del valore della lite, a seconda che l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente, rispettivamente, nella pronuncia di primo grado o in quella di secondo grado.


Particolari disposizioni sono previste:

  • per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, ovvero quelle per violazioni che non incidono sulla determinazione e sul versamento del tributo;
  • per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo ovvero quelle previste per le violazioni che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

 

Nel primo caso, per la definizione agevolata bisogna versare:

  • il 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018;
  • il 40% del valore della lite negli altri casi.

 

Nel secondo caso, invece, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

 

Se il contribuente ha pagato il tributo richiesto con un avviso di accertamento, contestando solo le sanzioni irrogate, la controversia avente a oggetto queste ultime può essere definita senza alcun versamento e con la sola presentazione della domanda.

 

NB! - La definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 ottobre 2018.

 

Definizione agevolata e processo tributario

Non è prevista la sospensione automatica dei processi relativi alle controversie definibili, tuttavia il contribuente, se dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, può, con apposita istanza, chiedere al giudice la sospensione del processo.

In tal caso, la sospensione opera fino al 10 giugno 2019 e se, entro tale data il contribuente deposita, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto.

 

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

La sospensione non si applica alle controversie non definibili, per le quali, quindi, è necessario osservare gli ordinari termini di impugnazione.

 

L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

Diniego della definizione agevolata

L’eventuale diniego della definizione deve essere notificato all’interessato entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego può essere impugnato entro sessanta giorni dinanzi al giudice presso il quale pende la controversia.

 

Definizione atti del procedimento di accertamento

L'articolo 2 del decreto 119/2018 consente di definire in via agevolata gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate o dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del procedimento di accertamento, cioè gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018 sono state individuate le regole per aderire alla definizione.

In particolare, bisognerà versare tutti i tributi e gli eventuali contributi indicati nell’atto, non sono dovuti gli importi relativi a sanzioni amministrative, interessi ed eventuali accessori, quali le spese di notifica.

Se l’atto non richiede il pagamento di tributi, il contribuente che intende avvalersi della definizione deve manifestare la volontà tramite una comunicazione, in carta libera, da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento relativo a ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso.

 

Ciò può verificarsi ad esempio, in caso di rettifica di una minor perdita, di rettifica di imponibile Irpef o Ires, nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata (art. 5 del Tuir) o di soggetti “trasparenti” (artt. 115 o 116 del Tuir), oppure di atti di recupero relativi a crediti esistenti compensati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge.

 

Ambito oggettivo

La definizione agevolata individuata dall’articolo 2 del decreto 119/2018 è rivolta:

  • agli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non è stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato un accertamento con adesione;
  • agli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018, non ancora perfezionati (non è stato effettuato il versamento) e ancora perfezionabili (non sono ancora decorsi venti giorni dalla sottoscrizione);
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, rientranti nell’ambito dell’articolo 15 del D.lgs 218/1997;
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1, legge 311/2004), notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

 

Sono esclusi dalla suddetta definizione agevolata tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del D.L. 167/1990.

Non rientrano nella definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente.

 

Termini e modalità di versamento

Come detto il contribuente per definire il rapporto relativo agli atti previsti dalla norma dovrà versare gli importi relativi ai tributi e contributi, tranne quelli relativi a sanzioni amministrative, interessi ed eventuali oneri accessori.

I termini entro cui effettuare il versamento per il perfezionamento della definizione sono diversi in base al tipo di atto: il giorno è il 23 novembre solo per le adesioni sottoscritte con l’Agenzia delle Entrate (Accertamento con adesione) entro il 24 ottobre 2018 ancora perfezionabili; bisognava versare entro il 13 novembre 2018 le imposte concordate nell’accordo senza interessi e sanzioni.

Indipendentemente dalla tipologia di atto da definire, non è prevista la compensazione, e le somme dovute si potranno versare in un’unica soluzione, o in venti rate trimestrali di pari importo.

Per il pagamento occorrerà utilizzare il modello F23 o F24 normalmente allegato all’atto notificato e poi inviare la quietanza entro 10 giorni all’Agenzia.

Nel provvedimento si precisa che per le rate sarà applicabile il principio del lieve inadempimento.

 

Definizione agevolata atti di accertamento risorse Ue

Per la definizione agevolata degli atti di accertamento relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), sono dovuti anche gli interessi di mora a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento.

La volontà di definire i debiti va espressa tramite una comunicazione da presentare, direttamente o all’indirizzo Pec, all’ufficio delle Dogane o a quello dei Monopoli che ha emesso l’atto, lo stesso ufficio comunica l’importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018.

Il versamento deve essere effettuato in Dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). All’ufficio dei Monopoli, invece, il versamento va fatto sul conto corrente postale allo stesso intestato.

 

Definizione degli atti di accertamento per le società sportive

L’articolo 7 del D.L. 119/2018 prevede ancora per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, disposizioni aggiuntive per l’accesso alla definizione agevolata degli atti di accertamento rispetto a quelle previste per la generalità dei contribuenti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018, ha definito le modalità applicative, ricalcando quanto previsto per la generalità dei contribuenti con il precedente provvedimento del 9 novembre, effettuando un distinguo legato alla natura di tali enti sportivi.

Per accedere alla definizione, le società e associazioni sportive dilettantistiche dovevano risultare iscritte nel Registro Coni nel periodo d’imposta interessato dall’agevolazione.

La procedura riguarda esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 e per tali soggetti, l’accesso alla definizione è inibito relativamente agli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno a mediazione.

Tuttavia, le eventuali liti pendenti potranno essere definite sulla base dell’articolo 7, comma 2, lettera b, del decreto ovvero, in assenza di iscrizione al registro Coni, oppure se si superano i 30.000 euro di maggiore Ires o Irap contestata, sulla base dell’articolo 6 del medesimo decreto fiscale.

Nello specifico il beneficio previsto dalla norma consiste nella riduzione del 50% della maggiore Ires e Irap, (ciò non vale per la maggiore Iva che dovrà essere versata per intero), inoltre, andranno corrisposti il 5% delle sanzioni irrogate e il 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti di accertamento, con esclusione degli eventuali oneri accessori.

 

NB! - Se l’importo della maggiore Ires i Irap supera il 30 mila euro non vi sarà la citata riduzione tuttavia, chi supera il tale limite può sempre fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto 119/2018.

 

La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 23 novembre 2018 o entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall’articolo 15, comma 1 del D.lgs 218/1997. In questo caso il termine tiene conto della sospensione derivante da istanze di adesione.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2018

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