Ottava salvaguardia contratti a termine

Pubblicato il



Ottava salvaguardia contratti a termine

800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, a domanda potranno rientrare nella c.d. ottava salvaguardia.

Per l’ammissione è necessario il mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato e maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

Tali lavoratori dovranno presentare la domanda alla sede l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito