Ottava salvaguardia
Pubblicato il 02 febbraio 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Entro il 2 marzo 2017 i soggetti interessati alla cosiddetta ottava salvaguardia devono presentare istanza all’INPS o alla sede competente dell’Ispettorato territoriale del lavoro per poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011. Si illustrano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché le modalità di presentazione delle domande. |
Entro il prossimo 2 marzo 2017, in virtù dell’art. 1, commi da 214 a 218, Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda per accedere alla c.d. ottava salvaguardia al fine di poter andare in pensione con i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Lavoratori e criteri
Come specificato dalla circolare INPS n. 11 del 26 gennaio 2017, l’ottava salvaguardia interessa:
-
11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data del licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011
Criteri di ammissione
|
-
9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
Criteri di ammissione
|
-
1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
Criteri di ammissione
|
-
7.800 lavoratori cessati dal servizio:
-
entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
Criteri di ammissione
|
- dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
Criteri di ammissione
|
- per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011;
Criteri di ammissione
|
-
700 lavoratori in congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, per assistere figli con disabilità grave;
Criteri di ammissione
|
-
800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Criteri di ammissione
|
Domande all’INPS
I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari - ovvero i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) - per essere ammessi all’ottava salvaguardia devono presentare domanda telematica all’INPS entro il 2 marzo 2017, per il tramite di Patronati o direttamente accedendo, con le credenziali di accesso, al servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.
I soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, licenziati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, devono allegare alla domanda la copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24, Legge n. 223/91.
Domande alla sede dell’ITL
I soggetti cessati dal servizio in virtù di accordi individuali o collettivi o per risoluzione unilaterale, in congedo straordinario retribuito e con contratti a termine - ovvero i lavoratori di cui ai punti d) e) ed f) - dovranno presentare domanda entro la medesima data all’Ispettorato territoriale del Lavoro, così come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016.
I lavoratori di cui alla lettera d):
-
se cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. devono presentare istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
-
negli altri casi, devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.
I lavoratori di alla lettera e) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.
Infine, i lavoratori di cui alla lettera f) devono presentare l’istanza presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
ATTENZIONE All’Ispettorato territoriale del lavoro le istanze vanno trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (Patronati ex lege n. 152/2001; Consulenti del lavoro/Dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R. |
Quadro delle norme |
Articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. Legge n. 12/1979 Legge n. 223/1991 D.Lgs. n. 151/2001 Legge n. 152/2001 D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 Legge n. 232/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 INPS, circolare n. 11 del 26 gennaio 2017 |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: