Ormeggiatori, decreto di adeguamento per il Fondo di solidarietà bilaterale

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Ormeggiatori, decreto di adeguamento per il Fondo di solidarietà bilaterale

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, il decreto interministeriale 28 luglio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Assegno di integrazione salariale

L’importo del trattamento di integrazione salariale per i Fondi di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani è adeguato a quanto previsto dal comma 5 bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale

Le società Cooperative/Gruppi e barcaioli dei porti italiani potranno ricorrere all’assegno di integrazione salariale rispettando i seguenti limiti di durata:

  • per gli assegni di integrazione salariale ordinari, ai sensi dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015, fino ad un periodo massimo di 13 settimane contributive, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane;
  • per gli assegni di integrazione salariale straordinari, ai sensi dall’articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015 ovvero per la causale di riorganizzazione aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; per la causale di crisi aziendale e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi; per la causale di contratto di solidarietà e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015, la durata massima è pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 5).

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