Ordine di bonifico, negozio giuridico unilaterale con incarico vincolante

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In materia di conto corrente bancario, l'ordine di bonifico impartito dal correntista alla propria banca costituisce negozio giuridico unilaterale, integrante specificazione del mandato generale inizialmente a questa conferito, nonché incarico vincolante ex articolo 1856 del Codice civile.

Nella fase di esecuzione del bonifico, inoltre, il rapporto è circoscritto all'ordinante e alla banca, risultando per contro estraneo al beneficiario (terzo rispetto all'ordine), nei cui confronti l'incarico di effettuare il pagamento ha natura di “delegatio solvendi” ex articolo 1269 del Codice civile, senza assunzione da parte della banca di un'autonoma obbligazione.

Così, anche in assenza di un espresso divieto del debitore delegante, la banca delegata non può obbligarsi verso il creditore delegatario ex articolo 1269, primo comma del Codice civile al fine di compensare i crediti da essa vantati verso quest'ultimo, allorquando l'assunzione di tale obbligo si ponga in contrasto con il mandato dal debitore delegante conferito alla banca stessa ex articolo 1856 del Codice civile.

Sono questi i principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 10545 del 22 maggio 2015.
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