Ordinanze cautelari con obbligo di registro

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 255 del 14 settembre 2007, stabilisce che l’ordinanza giudiziale che accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d’urgenza, la denuncia di nuova opera e di danno temuto, la domanda di manutenzione o reintegrazione nel possesso va sottoposta a registrazione. Il provvedimento, dopo la riforma dei procedimenti cautelari (legge 80/05), non risponde più ad una funzione esclusivamente strumentale rispetto al processo di cognizione, ma è divenuto atto dell’autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio (articolo 37 del Dpr 131/1986). Sono esclusi dalla tassazione i provvedimenti cautelari non anticipatori, come il sequestro conservativo e quello giudiziario, in quanto privi di natura definitoria.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Atti definitori, registro di rigore – Rosati

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