Opzioni Superbonus 110% anche al titolare di reddito fondiario
Pubblicato il 20 ottobre 2020
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Un lavoratore “frontaliere svizzero”, che paga le tasse in Svizzera e che per tale motivo risulta esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, se è proprietario di un immobile nel nostro Paese è comunque nella condizione di poter richiedere il Superbonus al 110%.
L’indicazione arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 486 del 19 ottobre 2020.
Superbonus 110%, normativa di riferimento
E’ stato l’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) a prevedere una detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, spettante nella misura del 110% delle spese stesse a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali. Queste nuove norme si affiancano a quelle già esistenti riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus) nonché quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus).
Lo stesso Decreto Rilancio stabilisce, poi, che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le suddette spese possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta. In alternativa allo sconto in fattura, si può optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Superbonus 110%, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 24/E, ha reso dei chiarimenti in merito a questa agevolazione fiscale, specificando che:
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la detrazione del 110% riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati";
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trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta;
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tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per le altre modalità alternative alla detrazione diretta (cessione del credito o sconto sul corrispettivo).
Superbonus 110%, opzioni anche per il frontaliero con reddito fondiario
Nella risposta n. 486/2020, pertanto, l’Agenzia specifica che ad un contribuente proprietario di una casa in Italia, quindi titolare unicamente del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus.
Pur in mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, infatti, il contribuente (che svolge la sua attività lavorativa a 20 chilometri dal confine e che in Italia è comproprietario al 50% con la moglie della casa in cui vive) può optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative alla detrazione dall'imposta disposte dall'articolo 121 del Decreto Rilancio, ovviamente sempre in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla norma.
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