Opzione donna: termini prorogati per il 2021

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Opzione donna: termini prorogati per il 2021

Con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, l’INPS ha recepito il differimento dei termini – anche per il 2021 – per l’accesso alla pensione anticipata con il meccanismo dell’”opzione donna”, di cui all’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019. Si ricorda, al riguardo, che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 336 ha disposto la proroga dell’opzione donna anche per il 2021. In particolare, la disposizione normativa estende la possibilità di accedere all’“opzione donna” alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Opzione donna, requisiti d’accesso

Possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.

Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122/2010.

Opzione donna, decorrenza

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dall’art. 12, co. 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in L. n. 122 del 2010 (cd. “finestre mobili”).

In ogni caso, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al:

  • 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima;
  • al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997.

Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

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