Opposizione e poi vie conciliative. Avvocato non è responsabile

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Opposizione e poi vie conciliative. Avvocato non è responsabile

La Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia promossa da un cliente contro il proprio avvocato per far valere la responsabilità professionale di quest’ultimo in un'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, definita con dichiarazione di improcedibilità per tardività dell'iscrizione a ruolo della citazione.

Professionista non risarcisce il cliente se aveva sconsigliato la lite

Con ordinanza n. 30169 del 22 novembre 2018, la Suprema corte ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che, pur trattandosi di una lite dal sicuro esito sfavorevole, il professionista avesse tenuto maggiormente in conto l'interesse del cliente a non pagare nell'immediato l'importo di cui al decreto ingiuntivo, emesso con formula di provvisoria esecutività.

Inoltre, in mancanza di allegazione di prove idonee dedotte dall'attore, erano state ritenute fondate le prospettazioni del legale, il quale, nel difendersi, aveva sostenuto di aver accettato il mandato alle liti, pur avendo sconsigliato di svolgere l'opposizione, solo in quanto l'attore non aveva le disponibilità economiche per far fronte al debito.

Nella propria valutazione, la Corte d’appello aveva anche preso in considerazione il comportamento successivo e "proattivo" tenuto dall’avvocato, nel corso della lite, nel tentare la conciliazione, conciliazione che, tuttavia, il cliente non aveva poi accettato.

Nel respingere i motivi di doglianza sollevati dal cliente/ricorrente, la Terza sezione civile della Cassazione ha evidenziato come, nel caso esaminato, la strategia processuale assunta dal legale nell'accettare l'incarico e nell'avviare un'opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di sicuro esito sfavorevole per poi coltivare vie conciliatorie, non poteva dirsi pregiudizievole per gli interessi del cliente.

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