Opposizione all'espulsione: va valutato il concreto pericolo per chi richiede lo status di rifugiato

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Benché respinta dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico la richiesta di asilo dello straniero, il Giudice di pace adito nel giudizio di opposizione all'espulsione, è comunque tenuto a pronunciarsi sul concreto pericolo dell'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese di origine. I principi umanitari e, in particolare, “il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale”, vanno sempre rispettati.

Sulla scorta di tali principi, i giudici di Cassazione – sentenza n. 10636 depositata il 3 maggio 2010 – hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino liberiano cui il Giudice di pace di Caserta aveva rigettato l'opposizione all'espulsione sul semplice assunto che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato non aveva ammesso al richiedente tale status e che il decreto di espulsione era stato regolarmente emesso.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Appiglio ai rifugiati – Alberici

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