Opposizione agli atti esecutivi. La procura della fase sommaria vale anche per la fase di merito

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Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito è in collegamento con la fase sommaria.

Conseguentemente, la procura, rilasciata al difensore per l'opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice dell'esecuzione, è da intendersi conferita anche per il successivo eventuale giudizio di merito, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che limiti il mandato alla fase sommaria.

Così, l'atto di citazione per il giudizio di merito che segua la fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte che ne limiti la validità alla prima fase.

Ne deriva che è onere di chi eccepisca la nullità della notificazione, provare che la procura conferita nella fase sommaria fosse espressamente limitata a quest'ultima.

Sono i principi affermati dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 7997 del 20 aprile 2015.
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