Opposizione a stato passivo: per la notifica al fallito il termine non è perentorio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 maggio 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 11508 depositata lo scorso 12 maggio, ha chiarito che, in materia di procedimento di opposizione allo stato passivo, non è perentorio il termine previsto per la notifica al fallito del decreto di fissazione dell'udienza.
Ne consegue che l'inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata, ex articolo 156 Codice di procedura civile, “se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli”.
Ne consegue che l'inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata, ex articolo 156 Codice di procedura civile, “se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli”.
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