Opposizione a precetto, litispendenza e sospensione del titolo esecutivo

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Opposizione a precetto, litispendenza e sospensione del titolo esecutivo

La Corte di cassazione ha di recente reso alcuni chiarimenti per quanto concerne l'azione di opposizione a precetto in caso di litispendenza con un’azione di opposizione all’esecuzione

Sulla tematica, la Terza sezione civile ha enunciato diversi principi di diritto.

Litispendenza con opposizione ad esecuzione successivamente proposta 

In primo luogo, nella corposa sentenza n. 26285 del 17 ottobre 2019, ha chiarito quando sussiste litispendenza fra l'azione di opposizione a precetto e quella di opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo e quando sulle due debba essere disposta la riunione dei procedimenti.

La litispendenza – ha precisato - sussiste quando le due azioni sono fondate su fatti costitutivi identici, concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, e sempre ché le cause pendano innanzi a giudici diversi.

Invece, nel caso - più probabile - in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse se ne dovrà disporre la riunione, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.

Quando ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, bisognerà sospendere pregiudizialmente la seconda causa, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Infine, “l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione successivamente proposta avverso il medesimo titolo esecutivo, fondate su identici fatti costitutivi e pendenti, nel merito, innanzi al medesimo ufficio giudiziario, vanno riunite d'ufficio, ai sensi dell'art.273 cod. proc. civ., ferme restando le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima".

Opposizione a precetto e sospensione del titolo

A seguire, sono state rese alcune precisazioni sui poteri del giudice dell’opposizione pre- esecutiva a cui sia stato chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia del titolo ai sensi dell’articolo 615, primo comma, cod. proc. civ.

Il giudice dell'opposizione a precetto” – si legge nel principio di diritto enunciato sul tema – “non perde il potere di provvedere sull'istanza per effetto dell'attuazione del pignoramento o, comunque, dell'avvio dell'azione esecutiva, sicché l'ordinanza sospensiva da questi successivamente pronunciata determinerà ab esterno la sospensione ex artt. 623 e 626 cod. proc. civ. di tutte le procedure esecutive nel frattempo instaurate".

Il giudice, quindi, può comunque provvedere sull'istanza di sospensione e la sua ordinanza sospensiva comporterà la sospensione di tutte le procedure esecutive che nel frattempo siano state instaurate.

In detto contesto, il pignoramento eseguito dopo che il giudice dell'opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'esecutività del titolo è radicalmente nullo e tale invalidità deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione.

Opposizione a precetto e ad esecuzione già iniziata per stesso precetto

I giudici della Terza sezione civile si sono quindi occupati dell’ipotesi della contemporanea pendenza dell'opposizione a precetto (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e dell'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.) sulla base di quello stesso precetto.

La Corte ha sottolineato che, in detto caso, i due giudici aditi hanno una competenza “mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza: sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" – ossia il giudice dell'opposizione a precetto - egli consuma interamente il suo potere processuale.

Ne consegue che non potrà più adire, al medesimo fine, il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato.

Litispendenza con opposizione ad esecuzione già iniziata

Gli ultimi principi di diritto riguardano i poteri e le facoltà del giudice e delle parti nei casi di litispendenza fra la causa di opposizione a precetto e la causa di opposizione all'esecuzione già iniziata.

Secondo la Suprema corte, così, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti un termine per introdurre il giudizio nel merito, “giacché un simile giudizio sarebbe immediatamente cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. Civ”.

In detto contesto, il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire si identifica con la causa iscritta a ruolo per prima, ossia l'opposizione a precetto.

Se poi, pendendo una causa di opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi prospettati nell'opposizione pre- esecutiva, “le parti non sono tenute ad introdurre il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 616 cod. proc. civ. che sia stato loro eventualmente assegnato, senza che tale omissione determini il prodursi degli effetti estintivi del processo esecutivo previsti dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza".

E per finire, è stato precisato che laddove il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di petitum e la causa petendi fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui pendente, dopo aver provveduto sulla richiesta di sospensiva, non assegni alle parti il termine per l'introduzione nel merito della seconda causa, “la parte interessata a sostenere che le domande svolte nelle due opposizioni non siano del tutto coincidenti, dovrà introdurre egualmente il giudizio di merito”.

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