Operazioni di fusione e scissione anche senza la relazione sulla congruità del rapporto di cambio
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 novembre 2009
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Con l'entrata in vigore - il 15 novembre 2009 - del decreto legislativo n. 147/2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 dello scorso 31 ottobre 2009), le società, qualora tutti i soci lo consentano, potranno effettuare operazioni di fusione e di scissione senza la preventiva relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
All'articolo 2501-sexies c.c. è stato infatti aggiunto un comma che espressamente prevede “La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione”.
Tale relazione indica e valuta le modalità da seguire per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o delle quote delle società partecipanti all'operazione.
Il decreto in oggetto, in attuazione della direttiva 2007/63/Ce, prevede che, per le operazioni già in corso alla sua entrata in vigore, tale facoltà potrà essere utilizzata qualora le assemblee dei soci o gli organi amministrativi non abbiamo ancora approvato il progetto di fusione o scissione.
All'articolo 2501-sexies c.c. è stato infatti aggiunto un comma che espressamente prevede “La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione”.
Tale relazione indica e valuta le modalità da seguire per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni o delle quote delle società partecipanti all'operazione.
Il decreto in oggetto, in attuazione della direttiva 2007/63/Ce, prevede che, per le operazioni già in corso alla sua entrata in vigore, tale facoltà potrà essere utilizzata qualora le assemblee dei soci o gli organi amministrativi non abbiamo ancora approvato il progetto di fusione o scissione.
- Il Sole 24 Ore, p. 25 – Relazione di concambio facoltativa – Busani
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