Onorari ai giudici amministrativi

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L’ordinanza delle sezioni unite della Cassazione n. 6534 del 12.3.2008 ribadisce la natura di ente pubblico non economico del Consiglio dell’ordine degli avvocati, tra i cui compiti vi è quello di esprimere il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari. Detto parere è dunque un atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo e come tale impugnabile dinnanzi al Tar.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Onorari ai giudici amministrativi – De Nardi

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