Oneri di urbanizzazione Restano al Comune
Pubblicato il 28 marzo 2017
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Il Comune non può subordinare il rilascio di titoli edilizi all’assunzione, da parte del condominio richiedente, degli oneri di manutenzione e delle opere di urbanizzazione nel relativo comparto.
Lo ha enunciato il Tar per la Sardegna, seconda sezione, nell'ambito di una vicenda ove un Comune, con proprio provvedimento, aveva autorizzato l’istallazione di alcune sbarre automatiche nei punti di ingresso di una proprietà condominiale. Il rilascio di detta autorizzazione era tuttavia subordinato all'assunzione, da parte del condominio, degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e raccolta fognaria all'interno delle strade private, oltre che degli oneri di raccolta dei rifiuti urbani.
Agiva pertanto il condominio, affinché fosse accertato che, sulla base della convenzione urbanistica stipulata con l’amministrazione comunale, alcuno dei predetti oneri sussistesse a suo carico.
Servizi di pubblica utilità Gestione all'ente locale
Rammenta in proposito il Tar – accogliendo le istanze del ricorrente – che le opere di urbanizzazione sono funzionali allo svolgimento di servizi di pubblica utilità; dunque la loro proprietà non può essere che del Comune, il quale soltanto può garantire un accettabile ed uniforme livello di qualità dei servizi in favore dei propri cittadini. Altrettanto non potrebbe essere garantito dal soggetto privato, il quale, ovviamente, non potrebbe che gestire i servizi in chiave imprenditoriale e quindi in funzione di ottenimento degli utili, con il rischio di mettere persino a repentaglio i diritti fondamentali dei cittadini.
La gestione di simili servizi, deve quindi essere garantita dall'ente locale, vuoi con una gestione diretta, vuoi anche mediante cessione, previa gara di appalto, a soggetti privati; ma in questo caso, ovviamente, con un appropriato disciplinare del servizio che, unitamente alla supervisione dell’ente concedente, assicuri la qualità delle prestazioni da rendere ai cittadini.
Niente titoli edilizi ai privati, dietro assunzione oneri di urbanizzazione
Del resto sarebbe paradossale - concludono i giudici amministrativi con sentenza n. 168 dell’8 marzo 2017 - ritenere che l’ordinamento abbia dapprima dettato una rigorosa disciplina per la realizzazione di opere di urbanizzazione (necessità di un piano di lottizzazione ancorato a precise norme di legge e regolamentari) per poi rimettere la gestione di detti servizi essenziali all'assoluta discrezione di soggetti privati.
Sulla scorta di dette considerazioni, sussiste l’obbligo, a carico del Comune, di assumere gli oneri di manutenzione e le opere di urbanizzazione presenti nel comparto in questione, senza che possa fondatamente condizionare il rilascio di titoli edilizi all'assunzione degli stessi da parte del condominio.
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