Omissione di atti d'ufficio per l'infermiere che rifiuta di chiamare il medico

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 49537 del 27 novembre 2014, hanno precisato che il delitto di omissione di atti d'ufficio costituisce un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto “dovuto che deve essere compiuto senza ritardo”, ossia con tempestività tale da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela, indipendentemente dal nocumento che, in concreto possa derivarne.

In particolare – sottolinea la Corte - ferma la qualità di incaricato di pubblico servizio attribuibile all'infermiere, rientra nel “proprium” di quest'ultimo quello di controllare il decorso della malattia o convalescenza del paziente ricoverato, fungendo da necessario “tramite con il medico del repartoa fronte di situazioni suscettibili di spiegazioni plurime in termine di ragionevoli sviluppi patologici, tali da esigere l'intervento di mediazione ed interpretazione professionale del medico del reparto.

Così, il rifiuto da parte dell'infermiere di provvedere in questo senso verrebbe ad integrare la materialità e la soggettività richiesta dalla norma; non si esige affatto, ossia, che l'atto omesso o ritardato produca danni al paziente.

Nel caso esaminato, è stata confermata la condanna penale impartita in capo a due infermieri che avevano rifiutato di chiamare il medico di guardia affinché valutasse le patologia di cui si lamentava una paziente.
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