Omissione dell'Ordine, giurisdizione del Tar

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Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 14812 depositata il 24 giugno 2009, hanno precisato che spetta al Tribunale amministrativo la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la contestazione di condotte omissive poste in essere dall'Ordine degli avvocati. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che l'Ordine, oltre a non aver avviato un'azione disciplinare contro alcuni avvocati, aveva rilasciato pareri di congruità su parcelle di altri, nonostante fosse a conoscenza dell'inesistenza del credito. Il discrimine per individuare se la competenza spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo, spiega la Corte, si individua nell'oggetto della contestazione: in particolare, si va dal giudice ordinario solo quando la lesione dei diritti del privato derivi da un mero comportamento. Per contro, nei casi in cui si contesta il mancato esercizio di una funzione pubblica - nel caso in esame il mancato esercizio dell'azione disciplinare - il risarcimento deve essere chiesto al giudice amministrativo.

Eleonora Pergolari

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