Reato di omicidio nautico. Legge in Gazzetta Ufficiale

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Reato di omicidio nautico. Legge in Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023, la Legge n. 138 del 26 settembre 2023, introduttiva del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 25 ottobre 2023.

Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera, nella seduta del 20 settembre 2023, dopo aver ottenuto il via libera del Senato lo scorso febbraio.

L'intervento si sostanzia nell'estensione, alle ipotesi di omicidio e lesioni personali cagionati per colpa con violazione delle norme sulla navigazione marittima o interna, della disciplina penale vigente per le analoghe fattispecie relative alla circolazione stradale.

Reato di omicidio nautico e aggravanti

A modifica, così, del testo dell'art. 589-bis del Codice penale - relativo, attualmente, alla sola fattispecie dell'omicidio stradale - si prevede che la morte cagionata dalla violazione di norme sulla disciplina della navigazione integri un'ipotesi di omicidio colposo, punibile con la reclusione da 2 a 7 anni.

La condotta si aggrava qualora il conducente dell'imbarcazione venga trovato sotto gli effetti di alcol e droga.

La pena della reclusione, nel dettaglio, diventa da 8 a 10 anni in caso:

  • di stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l;
  • di stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • di stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se si tratta di conducenti di unità da diporto a fini commerciali.

Un ulteriore aumento (reclusione da 5 a 10 anni) si ha in caso di stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l.

Reato di lesioni personali nautiche, gravi o gravissime

Analogamente, per quanto riguarda le fattispecie relative alle lesioni personali, viene modificato l'art. 590-bis del Codice penale, con estensione della disciplina prevista per il reato di lesioni personali stradali anche alle ipotesi di lesioni, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla navigazione.

Le relative condotte risultano punite, rispettivamente, con la pena della reclusione:

  • da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi);
  • da 1 a 3 anni (lesioni gravissime).

Il carcere diventa da 3 a 5 anni (lesioni gravi) o da 4 a 7 anni (lesioni gravissime) se il conducente si trovi:

  • in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l;
  • in stato di alterazione dovuto all'assunzione di droghe;
  • in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se si tratta di conducenti di unità da diporto a fini commerciali.

Laddove, poi, venga accertato uno stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) o da 2 a 4 anni (lesioni gravissime).

Sia per le ipotesi di omicidio nautico che per quelle di lesioni personali nautiche si prevede, altresì:

  • la diminuzione della pena, fino alla metà, nei casi in cui l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole;
  • l'applicazione, se dalla condotta sia derivata una pluralità di eventi lesivi, della pena prevista per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo.
  • l'estensione della circostanza aggravante speciale prevista per il caso di fuga del conducente.

Arresto in flagranza di reato

Le ultime misure riguardano l'arresto in flagranza di reato.

In particolare, si prevede l'estensione dell'arresto obbligatorio in flagranza all'omicidio nautico aggravato dallo stato di ebbrezza (superiore a 1,5 g/l o compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l) o di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente;

Nei predetti casi, tuttavia, l'arresto obbligatorio non viene disposto se il conducente si è immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi.

Al delitto di lesioni colpose nautiche gravi o gravissime aggravate dallo stato di ebbrezza/alterazione del conducente è invece estesa la possibilità di arresto facoltativo in flagranza.

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