Omesso versamento ritenute Data spartiacque per la prova
Pubblicato il 07 marzo 2017
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Secondo la Cassazione per il reato di omesso versamento delle ritenute:
- solo dal 22 ottobre 2015 vale l’indicazione del 770;
- per il pregresso aveva rilevanza solo la prova, a carico dell’accusa, del rilascio delle certificazioni delle ritenute.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10509 depositata il 3 marzo 2017, sulla sussistenza dell’elemento costitutivo del reato ha spiegato che, prima delle recenti modifiche, l’elemento costitutivo del reato ex articolo 10 bis del Dlgs 74/2000 era rappresentato dall’avvenuto rilascio della certificazione delle ritenute operate. Mentre, dopo le modifiche al sistema sanzionatorio penale tributario (ex Dlgs 158 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015), l’articolo 10 bis prevede espressamente che il reato è configurabile se non sono versate le ritenute dovute in base alla dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
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