Omesso versamento, condanna esclusa in caso di fallimento dell'unico committente

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Con sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato, per omesso versamento dell'Iva, il legale rappresentante di una cooperativa.

L'imputato si era opposto alla sentenza di merito sostenendo che, nel testo della medesima, era stato ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato sulla base della sua ammissione di essersi visto costretto alla omissione nel versamento del tributo dovuto, ma era stata tralasciata ogni considerazione sulle ragioni per le quali ciò era avvenuto; in particolare, lo stesso aveva provato che la cooperativa della quale era legale rappresentante aveva quasi come unico committente una società che era fallita proprio nell'imminenza della data di scadenza del pagamento delle imposte.

E nella specie, i giudici di Cassazione hanno accolto le doglianze del ricorrente ritenendo che la decisione impugnata non avesse tenuto in alcun conto delle argomentazioni difensive sviluppate dall'imputato.

Prova rigorosa per escludere l'elemento psicologico del reato

In ogni caso, la Suprema corte non ha dimenticato di ricordare come non sia possibile, in via di principio, addurre a propria discolpa l'assenza dell'elemento psicologico del reato senza fornire all'Ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore e via dicendo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Unico cliente fallito, omissioni non punite – Alberici

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