Omesse ritenute poco oltre soglia, tenuità dopo valutazione globale
Pubblicato il 26 gennaio 2021
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A pochi giorni da una recente pronuncia sullo stesso tema, la Corte di cassazione torna sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e relativa applicabilità a fattispecie di reato per le quali il legislatore ha previsto una soglia di punibilità.
Nel confermare, in linea generale, tale applicabilità nei casi in cui il superamento della soglia sia modesto, la Suprema corte ha fornito qualche precisazione in più: l’eventuale particolare tenuità del fatto deve essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella sua interezza.
Per gli Ermellini, infatti, anche nei casi in cui il giudice dovesse ritenere che il superamento della soglia, per la sua entità quantitativa, non sia di per sé ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità, non è escluso che possano intervenire ulteriori e diversi elementi ostativi all’applicazione della causa di non punibilità, essendo necessaria, in ogni caso, una valutazione globale della fattispecie.
E’ sulla base di questi assunti che la Terza sezione penale ha accolto, con sentenza n 2901 del 25 gennaio 2021, il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica contro la decisione con cui il Tribunale, nell’ambito di un procedimento penale in cui all’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute dovute o certificate), aveva dichiarato lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto.
Nella vicenda esaminata, l’imputato, nella sua qualità di amministratore unico di una Srl, era stato accusato di non aver versato, entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti, il tutto per un importo di circa 165mila euro, di non molto superiore alla soglia di punibilità di 150mila euro prevista per il reato imputatogli.
Secondo il Pm, il giudice di merito, nel caso in esame, aveva omesso di specificare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al riconoscimento della causa esimente, essendosi limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità, per concludere semplicemente che il comportamento dell’imputato non poteva considerarsi abituale.
A detta del ricorrente, inoltre, il Tribunale non aveva effettuato nessuna analisi in ordine all’offensività della condotta in considerazione dell’importo evaso rispetto alla soglia di punibilità introdotta dal legislatore: l’esimente era applicabile solo se l’ammontare dell’imposta fosse stata di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia mentre, nel caso de quo, la cifra del mancato versamento era superiore al 10% dell’importo soglia.
Doglianze, queste, giudicate fondate dalla Suprema corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva su modalità della condotta, esiguità del danno e pericolo derivante, grado di colpevolezza.
La decisione di merito, ciò posto, è stata annullata, con rinvio per un nuovo giudizio di merito.
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