Omessa Iva poco oltre la soglia: non punibile per particolare tenuità
Pubblicato il 22 gennaio 2021
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La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile a fattispecie, come quella di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per le quali il legislatore ha previsto una soglia di punibilità?
Al quesito ha risposto affermativamente la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 1768 del 18 gennaio 2021.
Soglia di punibilità, punto di partenza per valutare l'offensività
Con la decisione, gli Ermellini hanno accolto il motivo di doglianza con cui un imputato, condannato, in sede di merito, per il reato di omesso versamento di IVA, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità in esame, disciplinata all'art. 131-bis cod. pen.
A suo dire, la soglia di punibilità di 250mila euro, prevista per la fattispecie contestatagli, doveva essere considerata quale punto di partenza per la valutazione dell'offensività della condotta.
Condotta che, nella vicenda in esame, poteva rientrare nei parametri di cui al menzionato articolo, atteso il modesto superamento della soglia, unitamente allo stato di incensuratezza del ricorrente e la conseguente non abitualità del comportamento illecito.
Gli Ermellini, accogliendo il ricorso dell’imputato, hanno giudicato errata la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
In questa, era stato ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non potesse trovare applicazione con riguardo ai reati in cui "il grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nelle determinazione della soglia di punibilità”.
Secondo la Suprema corte, tuttavia, i giudici di secondo grado avevano confuso il piano della tipicità con quello della tenuità dell'offesa, “che può riscontrarsi in tutti i reati, anche quelli per i quali, come quello in esame, il legislatore ha previsto soglie di punibilità”.
Per questo motivo, la decisione impugnata è stata cassata, con rinvio per un nuovo esame di merito.
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