Omesse ritenute Controlli su anno contributivo

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Omesse ritenute Controlli su anno contributivo

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 9099 del 3 maggio 2016, ha chiarito al personale ispettivo che, per quanto concerne il reato di omesso versamento delle ritenute, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi dovranno riguardare tutti versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo e quindi dal 16 gennaio al 16 dicembre.

Stante quanto sopra, qualora nel corso della vigilanza dovessero emergere omissioni riguardanti l'anno in corso, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo per le eventuali contestazioni, perché solo in tale momento sarà possibile stabilire l'ammontare annuo dell’omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa del relativo illecito.

Sarà , invece, possibile procedere alla contestazione immediata solo nel caso in cui siano rilevati importi omessi per un ammontare superiore ai 10.000 euro che già integrano la soglia di rilevanza penale del fatto.

Inoltre, il parametro dell'anno civile implica che si avranno tanti illeciti - di rilevanza amministrativa o penale - quanti sono gli anni in cui si sia registrato l'omesso versamento delle quote.

A titolo di esempio, se a seguito di un controllo si accerti che un’impresa nell'anno 2014 non ha versato ritenute per un importo complessivo di 15.000 euro e nell'anno 2015 non ha versato ritenute per un importo di 5.000 euro, si dovrà contestare un illecito penale per l'anno 2014 e uno amministrativo per l'anno 2015.

Verbale di contestazione

Specifica, inoltre, la circolare ministeriale che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo notificato ai sensi dell'art. 14, Legge n. 689/1981, recherà sia l'avvertenza che il versamento delle ritenute omesse nei successivi tre mesi comporta la non punibilità dell'autore dell'illecito, sia l'avvertenza che, in caso di mancato versamento, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'importo ridotto della sanzione nel successivo termine di 60 giorni.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 28 aprile 2016 - Omesso versamento ritenute – Schiavone

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