Omessa VIA sull'impianto? Regolarizzazione anche postuma
Pubblicato il 28 luglio 2017
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In caso di omessa valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto, il diritto dell’Unione europea, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che la valutazione di tale impatto sia effettuata, a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:
– le norme nazionali che consentono tale “postuma” regolarizzazione, non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle;
– la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.
E’ questa l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 26 luglio 2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, su richiesta del Tar delle Marche, in ordine all'interpretazione dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 2 Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
La questione era sorta nell'ambito di una controversia tra alcuni Comuni e cittadini da una parte, e la Provincia dall'altra, in merito alla decisione con cui quest’ultima aveva dato l’ok a degli impianti di produzione di energia elettrica biogas (ravvisandone la compatibilità ambientale), pur se successivamente alla realizzazione ed alla messa in servizio degli impianti medesimi.
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