Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. Solo l’incapacità assoluta che non derivi da colpa dell’imputato esclude la condanna

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Con la sentenza 36680 depositata il 24 settembre 2012, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un padre avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado lo avevano condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare in quanto aveva omesso di versare alla ex coniuge, dalla quale era divorziato, l’assegno di mantenimento in favore della figlia minore.

L’uomo si era rivolto ai giudici di legittimità dolendosi di una mancanza di motivazione con riferimento alla sentenza impugnata, per non avere, la Corte d’appello, preso in alcuna considerazione la documentazione dallo stesso prodotta e, in particolare, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni ed i bilanci della propria azienda da cui risultava che la stessa era in passivo.

Detti documenti, tuttavia, sono stati ritenuti “privi di pregio” anche dalla Suprema corte la quale ha spiegato come la situazione reddituale dell’imputato, per come indicata nella denuncia dei redditi, non poteva essere identificata “con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato”.

Ed infatti – si legge nel testo della sentenza – la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato e incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa, tra l’altro, neppure in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione.
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