Omessa Iva. Ravvedimento ed erroneo calcolo delle sanzioni, quali conseguenze?
Pubblicato il 23 settembre 2022
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Sanzioni ridotte se il contribuente provvede al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità oppure, in caso di chiarimenti al Fisco, entro i 30 giorni dalla seconda comunicazione.
Respinto, dalla Cassazione, il ricorso promosso dall'Agenzia delle entrate contro la decisione pronunciata dalla CTR a favore di una società contribuente, oppostasi ad una cartella di pagamento a titolo di Iva, interessi e sanzioni per irregolarità nei versamenti, cartella che era stata preceduta da un avviso bonario.
La contribuente aveva provveduto, con ravvedimento operoso, ad eseguire l'intero pagamento di quanto dovuto a titolo d'imposta e di interessi, mentre con riferimento alle sanzioni aveva erroneamente versato importi nella misura del 6% e non, come dovuto, del 10%.
Successivamente, ed entro i 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, aveva presentato istanza correttiva per il ricalcolo delle sanzioni ancora dovute.
Tuttavia, l'Ufficio non aveva proceduto alla correzione, risultando già emesso il relativo ruolo a carico della società.
Quest'ultima si era quindi rivolta ai giudici tributari, proponendo anche istanza per lo sgravio di quanto già pagato e per la richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura del 10% e non del 30%.
Provveduto allo sgravio delle imposte e degli interessi, l'Amministrazione finanziaria aveva tuttavia ritenuto, relativamente alle sanzioni, di dover insistere nell'applicazione della maggiore percentuale.
Entrambe le Commissioni tributarie, invece, avevano accolto le ragioni della contribuente e per questo il Fisco aveva adito la Corte di legittimità.
La Suprema corte - pronunciatasi nella vicenda in esame con sentenza n. 27817 del 22 settembre 2022 - ha giudicato infondato il ricorso sollevato dall'Amministrazione finanziaria, alla luce del principio di diritto di seguito enunciato.
Nei casi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi - si legge nel testo della sentenza - la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 462/1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità oppure, se il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.
Solamente nel caso in cui questi ulteriori 30 giorni siano decorsi inutilmente si ha l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena.
Dirimente, nel caso in esame, la circostanza che, prima ancora del decorso dei 30 giorni dalla comunicazione d'irregolarità, la società aveva provveduto a chiarire la propria posizione.
Nonostante ciò, la risposta ricevuta dall'Ufficio finanziario era stata che il debito fiscale era stato iscritto a ruolo.
Ne discendeva l'illegittimità dell'intero procedimento istruito dall'Agenzia, dell'iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella esattoriale.
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