Evasione Iva poco sopra la soglia? Condanna annullata per particolare tenuità
Pubblicato il 26 marzo 2019
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E’ stata annullata, per particolare tenuità del fatto, una sentenza di condanna per omesso versamento Iva che, nel merito, era stata impartita ad un imputato - il legale rappresentante di una Srl - per una somma vicinissima alla soglia di punibilità, fissata, si ricorda, in 250mila euro ai sensi dell’articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000.
Nel caso in esame, la divergenza tra gli importi non versati e la soglia di non punibilità ammontava a meno di 10mila euro, un importo, questo, che è stato ritenuto prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore e, pertanto, tale da non precludere una valutazione positiva in termini di tenuità del fatto considerato.
Tollerato il superamento della soglia di circa 10mila euro
La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12906 del 25 marzo 2019, ha giudicato fondato lo specifico motivo di ricorso sollevato dall’imputato per censurare il diniego, contenuto nella sentenza di appello, di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del Codice penale.
Conseguentemente, ha annullato, senza rinvio, la sentenza di condanna ex art.10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000 per essere il fatto “non punibile per particolare tenuità”.
Non punibilità rilevabile anche d’ufficio in Cassazione
I giudici di legittimità, con l’occasione, hanno anche ricordato il principio secondo cui la sussistenza della indicata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere accertata anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso ammissibile.
Un principio, questo, la cui valenza, secondo la Corte, non può essere limitata al solo caso in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 28/2015 (introduttivo, appunto, della causa di non punibilità della particolare tenuità).
Detta causa di non punibilità, ossia, può essere rilevata d’ufficio dalla Cassazione anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.
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