Omessa comunicazione di conflitto di interessi con danno non solo patrimoniale

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Nelle ipotesi di configurazione del rato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, è inevitabile la “doverosa natura patrimoniale” del danno subito dai creditori, rilevante ai fini della realizzazione dei reati previsti dagli articoli 2629 e 2633 del Codice civile.

Tuttavia, dalla medesima condotta può altresì discendere un danno di altra natura in capo ai soci, danno conseguente a condotte di impedito controllo ex articolo 2625 del Codice civile, come pure danni alla società o a terzi che derivino dalla violazione del dovere di comunicare situazioni di conflitti di interesse.

Sono questi gli assunti puntualizzati dalla Cassazione con sentenza n. 29605 depositata il 7 luglio 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - Danno ampio per il conflitto d'interessi – G. Ne.

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