Ok anche alle misure alternative per chi favoreggia l'immigrazione clandestina

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Con sentenza n. 331 del 16 dicembre 2011, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 286/1988 nella parte in cui, nei procedimenti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non viene consentita la possibilità che venga applicata una misura cautelare alternativa alla custodia cautelare in carcere anche nell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Secondo i giudici della Corte costituzionale, in particolare, la disposizione di specie è da considerarsi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di non colpevolezza.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Immigrati clandestini, sanzioni alternative

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