Ok all'omaggio condizionato alla partecipazione

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Con sentenza n. 4323 del 19 marzo 2010, il Tar del Lazio, sezione di Roma, ha accolto il ricorso presentato da un'azienda avverso il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'aveva ritenuta scorretta e non trasparente con riferimento ad una comunicazione telefonica diffusa a supporto di un'operazione promozionale. Tutto era sorto a seguito di una richiesta di intervento inoltrata da una consumatrice che era stata raggiunta telefonicamente dall'azienda ed invitata a ritirare un omaggio nel corso di una esposizione commerciale. L'Agcom, ritenendo tale messaggio pubblicitario ingannevole in quanto l'accettazione dell'omaggio avrebbe impegnato la consumatrice ad assistere alla presentazione di un prodotto dalla stessa commercializzato, aveva sanzionato l'azienda. Da qui il ricorso innanzi ai giudici amministrativi che hanno, per contro, dato ragione alla società.

Secondo il Tar, poiché la ricorrente aveva specificato, chiaramente, le modalità per ottenere il suddetto omaggio mediante partecipazione ad una esposizione commerciale di prodotti, il messaggio pubblicitario si specie non era di per sé idoneo ad indurre in errore le persone fisiche alle quali era rivolto né a pregiudicare il loro comportamento economico; non sussistevano, in definitiva, i presupposti per configurare la violazione della normativa dettata dal Codice del consumo in materia di pubblicità ingannevole, nei termini prospettati dall’Autorità.
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  • ItaliaOggi, p. 24 – Regali impegnativi - Unnia

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