Ok alla sostituzione del lavoratore in sciopero

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Con la sentenza n. 14157 depositata il 6 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo che il datore di lavoro, in occasione dello sciopero a cui partecipino alcuni dipendenti, sostituisca gli assenti con dei lavoratori che non abbiano aderito, sempre che detta sostituzione non violi le disposizioni di legge o le norme collettive. Tale decisione non costituisce, di per sè, condotta antisindacale.

I lavoratori che vanno a sostituire gli assenti - precisa la Corte - potranno essere adibiti a mansioni equivalenti o anche superiori a quelle normalmente svolte, con conseguente adeguamento della retribuzione. Gli stessi, tuttavia, non dovranno essere destinati a mansioni inferiori a meno che lo svolgimento di queste ultime sia marginale e serva da completamento alle mansioni principali, che devono comunque essere prevalenti ed assorbenti.
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