Ok alla contabilità separata al posto del regime del pro-rata

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Con sentenza n. 573/5/2013, la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente che esercitava attività di locazione di immobili contro l'avviso di accertamento con cui il Fisco le aveva contestato un'indebita detrazione dell'imposta ricalcolando l'ammontare dell'Iva detraibile sulla base del criterio generale del pro-rata.

La contribuente si era opposta all'accertamento ritenendo, alla luce dei principi comunitari sull'Iva e dell'articolo 36 del Dpr 633/1972, di aver correttamente operato sulla base del regime della contabilità separata considerando, ossia, le locazioni e le cessioni imponibili e i relativi acquisti separatamente dalle locazioni e cessioni esenti e i relativi acquisti, con adozione di un criterio di imputazione diretta per la detrazione Iva.

E la Ctp ha aderito alle argomentazioni formulate dalla società contribuente ritenendo il regime di contabilità dalla stessa adottato come conforme alla normativa europea e ai principi richiamati. Per i giudici provinciali, ossia, anche se la società aveva effettuato un'ulteriore cessione di immobili, non era venuto comunque meno il diritto, in capo alla stessa, di applicare la contabilità separata.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 4 - Violazione formale priva di effetti sulla detrazione – Pirro, Rigano

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