Ok al tratteminento della caparra se la volontà di recedere della controparte è esplicita

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Secondo la Corte di legittimità - sentenza n. 3970 del 18 febbraio 2013 -  la volontà dell'acquirente di recedere dal contratto deve essere espressa in modo esplicito per legittimare il venditore al trattenimento della caparra.

Nel dettaglio, è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano interpretato la lettera con cui l'acquirente, dopo aver versato la caparra e fissato la data per la stipula della compravendita di un immobile, aveva comunicato al venditore di non essere più interessato al contratto, come una proposta, implicita, di rinunciare all'acquisto e non come manifestazione della volontà di recesso ai sensi dell'articolo 1385 del Codice civile. 
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