Ok al pagamento dell'assegno al possessore anche senza indicazione del beneficiario

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Per la Prima sezione civile della Cassazione - sentenza n. 16556 del 14 luglio 2010 – chi possegga un assegno bancario “in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco”, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, “senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento”

E' stata dunque ribaltata, dai giudici di legittimità, la decisione con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva ritenuto che il mero possesso dei titoli cartolari – nella specie otto assegni bancari di conto corrente – privi dell'indicazione del beneficiario non fosse idoneo ai fini dell'individuazione del debitore.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 - Assegno senza beneficiario con pagamento agevolato - Negri
  • ItaliaOggi, p. 27 – Prenditore senza nome, assegno comunque valido

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