Ok al licenziamento del liquidatore di assicurazione che subisce estorsione senza informare il datore

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 6023 del 15 marzo 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato da una compagnia di assicurazione nei confronti di un proprio liquidatore per aver ripetutamente provveduto al pagamento di sinistri dubbi e con procedure irregolari.

L'uomo si era difeso sostenendo di essere stato costretto a tali pratiche in considerazione del fatto che operava in una zona ad alta criminalità, dove era risaputo che si verificavano truffe alle compagnie e dove era stato, in alcune circostanze, anche vittima di estorsione.

Per i giudici di legittimità, tuttavia, il liquidatore era comunque responsabile di illecito disciplinare per non aver tempestivamente informato dei singoli fatti, ossia delle pressioni ricevute, il datore di lavoro, né gli organi di polizia, “quand'anche la detta attività delinquenziale costituisse fatto genericamente notorio”.
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