Ok al blocco dell'ascensore condominiale rumoroso

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La Seconda sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 25019 del 6 novembre 2013, ha rigettato il ricorso di un condominio contro la decisione con cui i giudici di merito, accogliendo le istanze di un condomino, avevano dichiarato l'illegittimità delle immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale, ordinandone la cessazione e demandando all'assemblea di condominio di provvedere all'attuazione dei rimedi indispensabili allo scopo.

La suprema Corte, in particolare, ha ritenuto corretta la pronuncia resa in sede di merito e sulla base della quale erano stati utilizzati, come parametro di riferimento anche per stabilire l'intensità e quindi la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose, i criteri per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore indicati dal Dpcm del 1° marzo 1991 dettati per la tutela generale del territorio.

Tali criteri - precisa la Corte -  nei rapporti tra privati possono essere presi a riferimento come un limite minimo e non massimo e, in ogni caso, non sono vincolanti per il giudice civile il quale, nell'accertare discrezionalmente l'entità delle immissioni in ambito privatistico, può anche motivatamente discostarsene.

Nel caso in esame, il superamento della normale tollerabilità dei rumori provenienti dall'ascensore condominiale era stato accertato prendendo come riferimento il criterio comparativo tra il rumore con e senza la sorgente disturbante.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 19 – Bloccato l'ascensore rumoroso – Bordolli, Di Rago

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