Oicr e Confidi sono soggetti passivi Ires e non applicano l’imposta sostitutiva

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La risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013 ha come obiettivo quello di sciogliere i dubbi pervenuti all’Amministrazione finanziaria circa i particolari regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i Confidi.

La specificazione resa è che gli Oicr residenti in Italia rientrano nel regime di tassazione previsto, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 73, comma 5-quinques del Tuir. Pertanto, questi organismi, come già chiarito con la circolare n. 11 del 2012, sono inclusi tra i soggetti passivi Ires; inoltre, il prelievo delle ritenute sui redditi di capitale è limitato ad alcune specifiche ipotesi residuali, in cui sono applicate a titolo d’imposta, mentre in tutti gli altri casi non trovano applicazione le ritenute espressamente previste sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari, italiani ed esteri, sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito. Per di più, essi non subiscono la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti.

Ne deriva che gli Oicr residenti percepiscono i proventi al lordo della relativa imposta sostitutiva, essendo inclusi esplicitamente tra i soggetti passivi dell'Ires, anche se usufruiscono di un particolare regime tributario. Devono cioè essere considerati come soggetti “lordisti”. La circostanza, infatti, che i redditi da essi conseguiti non subiscano il prelievo alla fonte non consente di considerare tali organismi quali soggetti esenti dall’imposta in relazione al profilo soggettivo.

Di conseguenza – conclude la risoluzione n. 43/E/2013 - gli Oicr che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 73 del Tuir, in quanto soggetti passivi Ires, non possono essere compresi tra i cosiddetti “nettisti” nei confronti dei quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996.

Le stesse conclusioni valide per gli Oicr sono state estese dall’Agezia delle Entrate anche nei confronti dei Confidi, che godono, anch’essi, di un particolare regime agevolativo ai fini Ires.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Oicr senza la ritenuta - Stroppa
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - Per i fondi niente ritenuta sui mini bond - Barbagelata, Massarotto

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