Oic. Valutazione titoli non immobilizzati e rivalutazione beni d’impresa. Documenti in consultazione
Pubblicato il 26 febbraio 2019
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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in bozza due documenti interpretativi, il numero 4 e il 5, sugli aspetti contabili relativi, rispettivamente, alla valutazione dei titoli non immobilizzati e alla rivalutazione dei beni d'impresa.
I due documenti, che rimarranno sottoposti alle osservazioni degli operatori fino al 6 marzo 2019, confermano l’Interpretativo n. 3/2009 emanato a commento del Decreto legge 185/2008, ma, al contempo, evidenziano le modifiche introdotte nel Codice civile dal Dlgs 139/2015 e i conseguenti aggiornamenti dei principi contabili.
Documento interpretativo n. 4, svalutazione dei titoli
Nel primo documento in bozza si analizza la norma che concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426, numero 9, del Codice civile con riferimento ai titoli iscritti nell’attivo circolante del bilancio 2017 e per quelli acquistati durante l’esercizio 2018.
Si tratta dell’articolo 20-quater del DL 119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, che, appunto, ha introdotto una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, consentendo ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
La finalità della norma è quella di sterilizzare le perdite, di carattere non durevole, dei titoli di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La norma ha carattere transitorio, applicandosi all’anno 2018 per i soggetti solari (esercizio in corso al 24 ottobre 2018), e ricalca quanto già stabilito nel Dl n. 185/2008 per l’analogo esercizio (norma poi prorogata fino al 2012), rispetto alla quale l’Oic aveva emanato il documento interpretativo n. 3.
Con il nuovo documento, l’Organismo di contabilità vuole confermare alcune posizioni prese in quella circostanza e considerate ancora valide.
Pertanto, nel documento n. 4 del 2019 si precisa che:
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la deroga si applica sia ai titoli iscritti nel bilancio 2017, sia ai titoli acquistati durante l’esercizio 2018 (e quindi non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017);
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per i primi si può mantenere, nel bilancio 2018, il valore d’iscrizione del bilancio 2017 e per i secondi il costo di acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole;
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la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa;
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ne restano fuori i derivati perché valutati con criteri differenti e soggetti a una classificazione diversa, nell’attivo o nel passivo, a seconda del fair value;
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nella nota integrativa devono essere specificati i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto della deroga.
Pertanto, la deroga non disattiva l’operazione di copertura contabile del fair value di un titolo dell’attivo circolante prevista dall’Oic 32 e neppure la valutazione al fair value di un titolo ibrido quotato ai sensi del paragrafo 50 dell’Oic 32, che consente di evitare la separazione del derivato incorporato in un contratto ospite, valutando l’intero strumento ibrido al fair value se questo è quotato.
Infine, la stessa non disattiva la valutazione al costo ammortizzato dei titoli dell’attivo circolante nei casi previsti dall’Oic 20 e le disposizioni contenute nell’Oic 26, relative alla conversione dei titoli in valuta estera, che restano valide.
Documento interpretativo n. 5, rivalutazione dei beni d’impresa
Nel secondo documento interpretativo, posto in consultazione il 25 febbraio 2019, l’Oic si occupa degli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa, in particolare delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche se completamente ammortizzate, per le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo le norme civilistiche prevista dalla legge n. 145/2018 (art. 1, commi 940-946).
L’Oic ricorda che la rivalutazione deve effettuarsi con riferimento a tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, applicando a ciascuna di tali categorie un unico criterio di quantificazione (quale, per esempio, il criterio del valore d'uso o quello del valore di mercato).
Alla luce di ciò, l’Organismo di contabilità precisa che:
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la società che si avvale di tale facoltà deve rilevare il maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo dello Stato patrimoniale contro l'iscrizione del corrispondente saldo in una voce di Patrimonio netto;
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il saldo attivo da rivalutazione deve imputarsi al capitale o deve accantonarsi in una speciale riserva;
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la società potrà eseguire la rivalutazione adottando tre distinte modalità, equivalenti per importo netto in bilancio e ammortamenti degli esercizi successivi, ossia rivalutando il costo storico e il relativo fondo ammortamento, rivalutando il solo costo storico o riducendo il fondo ammortamento.
Inoltre, nel documento in bozza viene affrontato anche l'aspetto fiscale dell’operazione di rivalutazione, specificando che i maggiori valori attribuiti ai beni saranno riconosciuti fiscalmente dietro pagamento di un'imposta sostitutiva che, contabilmente, andrà a diminuire la voce di patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite.
Infine, si specifica che la fiscalità differita sulla rivalutazione dei beni d'impresa non deve essere rilevata nel bilancio in cui si esegue tale operazione, ma nei bilanci successivi, come previsto dal principio contabile Oic 25.
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