Oic: nuovo principio contabile “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”

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Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha deciso di mettere in consultazione, fino al prossimo 25 maggio 2010, il principio contabile nazionale "Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio".

Il documento appare di grande attualità soprattutto alla luce degli ultimi fatti che hanno visto le imprese spesso impossibilitate ad onorare le proprie obbligazioni, per effetto della perdurante crisi di liquidità che ha spinto sempre più verso il ricorso alla ristrutturazione dei propri debiti. Scopo dell’Oic è di definire il trattamento contabile e l’informativa integrativa da fornire in merito agli effetti prodotti da un’operazione di ristrutturazione del debito, vista l’assenza, finora, di disposizioni civilistiche o principi contabili nazionali sull’argomento. Il documento infatti è rivolto alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali.

Le tipologie di ristrutturazione del debito analizzate dall'Oic sono quelle riconducibili alla legge fallimentare e in particolare: al concordato preventivo, all’accordo di ristrutturazione e agli accordi stragiudiziali tra debitore e creditori. La ristrutturazione del debito è un’operazione molto complessa e articolata che spesso può far sorgere dei problemi in merito alla sua contabilizzazione. Dal punto di vista contabile, gli effetti della suddetta ristrutturazione assumono rilevanza a seconda della modalità adottata e l’eventuale differenza tra il valore contabile del debito ante-ristrutturazione ed il minor valore contabile del debito post-ristrutturazione, deve essere imputata al conto economico tra i proventi straordinari, nella voce “utile da ristrutturazione”. I costi connessi all’operazione di ristrutturazione del debito vanno rilevati, nell’esercizio di maturazione, nell’ambito della voce “oneri straordinari” del conto economico. Anche la nota integrativa deve dare atto dell’operazione posta in essere e fornire numerose informazioni. In particolare, se l’operazione di ristrutturazione del debito è avvenuta con la finalità di garantire la continuità aziendale, se ne deve dare indicazione sia nella nota integrativa che nella relazione sulla gestione.

Nell’ottica della semplificazione delle modalità di presentazione dei bilanci 2010, si è costituito anche l'osservatorio congiunto fra Unioncamere e Cndcec, che con una circolare approvata mercoledì ha fornito agli operatori la lista delle nuove regole operative da adottare in sede di compilazione dei bilanci. Si tratta di una vera e propria semplificazione dato che è stato superato il precedente orientamento, che vedeva gli operatori impegnati nella duplice predisposizione dei prospetti prima in formato Pdf e, poi, nella nuova modalità del formato elaborabile. Di seguito le novità accordate: il prospetto di Stato patrimoniale e Conto economico vanno resi esclusivamente in formato Xbrl secondo la tassonomia vigente; la nota integrativa resta fuori dall’obbligo di adozione del formato Xbrl e va depositata in formato Pdf/A; anche tutti gli altri allegati che accompagnano il rendiconto, come la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale ed il Verbale d'approvazione, devono essere depositati sempre in formato Pdf/A.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 29 – Nel prospetto Xbrl in pdf solo la nota - Pirazzini

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