Oic Aggiornamenti principi contabili in consultazione
Pubblicato il 14 giugno 2016
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A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n. 139/2015, di recepimento della direttiva 34/2013/UE, l’Oic pubblica in consultazione fino al 15 luglio 2016 le bozze dei principi contabili Oic 14 “Disponibilità liquide”, Oic 20 “Titoli di debito” e Oic 21 “Partecipazioni”.
OIC 14 Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, come previsto dall’articolo 2424 del codice civile, sono rappresentate da: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa. Possono poi comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.
Le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell’attivo circolante, tranne qualora la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni.
Accade in alcuni gruppi di società che la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie (ad esempio i contratti di cash pooling). Quando ciò avviene vi è un unico soggetto giuridico (in genere la capogruppo) che gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo. Nel bilancio delle singole società partecipanti quindi, la liquidità versata rappresenta un credito verso la società che amministra tale tesoreria.
La società può aggiungere tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” una specifica voce denominata C III) 7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” se risultano soddisfatti i seguenti requisiti: le condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario; il rischio di perdita della controparte è insignificante. Se tali requisiti non sussistono, il credito è rilevato nelle Immobilizzazioni finanziarie.
OIC 20 Titoli di debito
Tale principio disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Si definiscono titoli di debito i titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. Ne fanno parte i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, e titoli a questi assimilabili.
I titoli di debito vengono esposti nello stato patrimoniale nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante. La classificazione nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo: i titoli che rimarranno durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Per determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano anche la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.
Nella nuova versione dell’Oic 20 è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e valutazione dei titoli di debito. Inoltre sono stati tolti i riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione come previsto dal d.lgs. 139/2015. Ancora, si è effettuato un riordino della forma della trattazione, ove necessario, in base alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
Infine, è stata inserita la distinzione in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese.
OIC 21 Partecipazioni
L’Oic 21 disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese. Esse sono indicate nello stato patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell’attivo circolante.
Anche in questo principio la classificazione in una o nell’altra voce dipende dalla destinazione della partecipazione: quelle dirette a rimanere durevolmente nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre nell’attivo circolante.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge. Invece, le partecipazioni superiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.
Le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.
Il nuovo principio Oic 21 recepisce la modifica della disciplina relativa alle azioni proprie e, a seguito dell’eliminazione della voce “azioni proprie” dall’attivo dello stato patrimoniale e all’introduzione di un’apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, tale disciplina è ora contenuta nell’OIC 28 “Patrimonio netto”. Inserite anche le modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle); sono state effettuate modifiche anche in seguito all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.
Non è più possibile la rilevazione dei dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili, che poteva avvenire a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante. Quindi la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.
Sono stati inseriti paragrafi specifici riferiti alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese.
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