ODV e APS, quando depositare il bilancio 2021
Pubblicato il 08 aprile 2022
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Con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito utili chiarimenti e indicazioni operative relativamente ad alcune questioni applicative riguardanti l’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In particolare, i chiarimenti riguardano: gli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al RUNTS e le ODV e APS, attualmente coinvolte nel procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo.
Nello specifico, gli enti del terzo settore (ETS) neocostituiti ed iscritti nell'ultimo trimestre 2021 possono redigere un unico bilancio che incorpori il 2021 e il 2022. Quindi:
- per le ONLUS iscritte al RUNTS entro il 30 giugno 2022, il bilancio 2021 dovrà essere depositato entro tale data, oppure entro 90 giorni dall'iscrizione per quelle iscritte successivamente;
- per le ODV (organizzazioni di volontariato) e le Aps (associazioni di promozione sociale) in trasmigrazione al RUNTS, il deposito potrà sempre avvenire entro 90 giorni dalla iscrizione.
Da notare che gli enti di nuova costituzione, che si sono iscritti nell’ultimo trimestre 2021, potranno redigere un bilancio unico 2021/2022.
Enti del Terzo settore, deposito del bilancio cadenzato
Per tutti gli enti diversi dalle imprese sociali l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, in quanto comporta l'attribuzione della qualifica di ETS all'organizzazione iscritta, conformemente al dettato dell'art. 4, c. 1 del Codice, che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell'ETS appunto l'iscrizione al RUNTS.
Da ciò consegue che per i nuovi soggetti iscritti al RUNTS, diversi dagli ETS di diritto transitorio (ODV, APS e ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri), l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio si configura solo in seguito all'avvenuta iscrizione.
Su detti enti, qualora esercitanti l'attività da uno o più esercizi, grava comunque l'obbligo di allegare alla domanda di iscrizione l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione. Tali bilanci, in quanto redatti antecedentemente alla qualificazione dell'ente quale ETS, non devono essere conformi ai modelli individuati nel D.M. n. 39/2020.
Se l’obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente medesimo ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, una deroga è concessa nel caso in cui l’iscrizione sia conseguita nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, nonché per gli enti costituiti nel 2022 e iscritti al Registro unico dell’ultimo trimestre.
Enti del Terzo settore, mancato deposito
Qualora il competente ufficio del RUNTS dovesse rilevare il mancato deposito del bilancio, esso potrà assegnare un termine perentorio, entro il quale l’ente dovrà provvedere all’adempimento in questione; l'inosservanza del termine comporta la cancellazione dal Registro.
In aggiunta, viene ricordato che gli ETS, in determinate condizioni, sono tenuti a redigere il bilancio sociale con il quale si indicano anche le attività e i traguardi raggiunti in campo sociale e ambientale. In merito all’esercizio 2021, il documento dovrà essere pubblicato sul sito internet della società entro il 30 giugno 2022. Ovviamente il bilancio 2022 andrà depositato entro il 30 giugno 2023.
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