Occhio alla valutazione del nesso causale in sede civile ed in sede penale

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6562 del 27 aprile 2012, hanno deciso per il riesame nel merito di un caso di contagio ospedaliero da epatite C, B e Hiv, sottolineando come la decisione di merito debba tener conto che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirata ai criteri di cui agli articoli 40 e 41 Codice penale nonché al criterio della c.d. causalità “adeguata”, sulla base del quale, “all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili”, presenta, tuttavia, notevoli differenze in relazione al regimo probatorio applicabile, vigendo nel processo civile la regola della “preponderanza dell’evidenza”, o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Responsabilità civile allargata per contagio da epatite C e Hiv - Galimberti

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