Obbligo di cautela violato durante la malattia: sì al licenziamento
Pubblicato il 10 ottobre 2022
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Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, per condotta imprudente, provochi un pregiudizio effettivo alla propria salute.
La Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui la Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa promossa da un dipendente nei confronti della Spa, datrice di lavoro.
Al lavoratore, con mansioni di conducente di mezzi per la raccolta dei rifiuti, era stata contestata la violazione dell'obbligo ex ante di cautela, per essersi messo in più occasioni alla guida sportiva di un motociclo di grossa cilindrata, al fine di recarsi al mare, durante il periodo di assenza dal lavoro determinata di un infortunio precedentemente occorsogli, a seguito del quale aveva riportato plurime fratture alle costole.
I giudici di gravame, in particolare, avevano ritenuto che il recesso comminatogli fosse legittimo e questo dopo aver rilevato che:
- poteva ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva commissione del comportamento descritto nella contestazione disciplinare;
- dalla istruttoria espletata e dagli esiti della CTU poteva dirsi accertata la mancanza del lavoratore per le ragioni del carattere volontario e cosciente della condotta, dell'assoluto difetto di circostanze che potessero discriminarla, della messa a rischio della guarigione;
- la valutazione della mancanza andava effettuata ex ante e non ex post;
- la violazione accertata era idonea a ledere il vincolo fiduciario, in considerazione del carattere ludico e non necessitato dell'attività extralavorativa svolta dal dipendente;
- la sanzione espulsiva era proporzionata ai fatti contestati ed accertati.
L'uomo si era quindi rivolto alla Suprema corte, avanzando motivi che sono stati tuttavia giudicati inammissibili da quest'ultima, e ciò in quanto, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendevano ad una inammissibile rivalutazione delle prove e ad una diversa ricostruzione della vicenda, attività, ossia, non consentite in sede di legittimità.
In ogni caso - si legge nel testo dell'ordinanza di Cassazione n. 29280 del 7 ottobre 2022 - era adeguata e logica la motivazione con cui la Corte territoriale aveva sottolineato, attraverso un accurato esame della documentazione e delle risultanze istruttorie, che la commissione, da parte del deducente, del comportamento descritto costituiva lesione del vincolo fiduciario, di per sé sufficiente a giustificare il recesso datoriale.
In tale contesto, il giudizio di proporzionalità era stato operato ravvisando che il comportamento del lavoratore aveva provocato un pregiudizio effettivo alla sua salute e aveva rallentato il processo di guarigione nei pronosticati limiti temporali.
Questo oltre al fatto che la gravità dei fatti commessi era tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo conto del disvalore ambientale della condotta, quale modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi nascenti dalle direttive datoriali, non meno che dei generali obblighi di correttezza e buona fede.
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