Obbligo assicurativo per i lavoratori inviati all’estero

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L’Inps, con messaggio n. 995 del 18 gennaio, evidenzia la necessità del rispetto del principio di non disparità in base alla nazionalità per i lavoratori che prestano il loro servizio in Paesi extracomunitari (art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Pertanto, le stesse tutele previste dalle forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori italiani operanti all’estero, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri che li hanno assunti nel territorio nazionale e poi trasferiti, devono essere applicate anche ai soggetti Ue che prestano la loro attività in Paesi extracomunitari non convenzionati.

L’Inps, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 4103/2011, sottolinea come il principio di non disparità debba essere salvaguardato attraverso l’estensione della disciplina della legge n. 398/1987, che di fatto si rivolge ai lavoratori italiani e a quelli stranieri in possesso di alcuni specifici requisiti.
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