Obbligazioni Lehman: non è responsabile la banca che ha curato gli acquisti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 dicembre 2009
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Con sentenza del 5 novembre 2009, il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda con cui una donna chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Lehman da lei sottoscritto e che le venisse restituita la somma investita pari a 30.000 euro da parte della banca che aveva curato l'acquisto. L'attrice sosteneva che la banca avesse violato gli obblighi informativi su di essa incombenti sulla base della legislazione a tutela del risparmio.
Per i giudici milanesi, tuttavia, la condotta della banca doveva ritenersi immune da censure in quanto il default dell'emittente Lehman era stato del tutto imprevisto ed imprevedibile anche da parte delle agenzie di rating la cui attività è prettamente volta alla valutazione del merito del credito in termini di solvibilità delle società pubbliche e private degli stati. La banca convenuta – si legge nella sentenza - non aveva infatti alcun osservatorio privilegiato al cospetto dell'emittente né vantava, nei confronti di quest'ultimo, una posizione creditoria che la legittimasse, eventualmente, ad avere accesso alla sua contabilità.
Per i giudici milanesi, tuttavia, la condotta della banca doveva ritenersi immune da censure in quanto il default dell'emittente Lehman era stato del tutto imprevisto ed imprevedibile anche da parte delle agenzie di rating la cui attività è prettamente volta alla valutazione del merito del credito in termini di solvibilità delle società pubbliche e private degli stati. La banca convenuta – si legge nella sentenza - non aveva infatti alcun osservatorio privilegiato al cospetto dell'emittente né vantava, nei confronti di quest'ultimo, una posizione creditoria che la legittimasse, eventualmente, ad avere accesso alla sua contabilità.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – Rating decisivo su Lehman - Negri
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