Nuovo termine per la detrazione Iva: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 25 gennaio 2018
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La disciplina del diritto alla detrazione dell’Iva è stata rivista dal D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017. È stato modificato in particolare l’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, con la riduzione del termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’Iva relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.
Sul piano degli adempimenti contabili è stata modificata la disciplina della registrazione delle fatture, in particolare, l’articolo 25, primo comma, del D.P.R. 633/72 concernente il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati.
Per quanto riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni sulla detrazione dell’Iva e di registrazione delle fatture e bollette doganali, in sede di conversione del D.L. 50/2017, è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2, in base al quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato le citate modifiche nella circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, dove sono state analizzate anche le novità relative alle operazioni soggette allo split payment e al regime dell’Iva per cassa.
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