Nuovo reato di false comunicazioni sociali limitato

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Nuovo reato di false comunicazioni sociali limitato

Limitata la possibilità di condanna per falso in bilancio dopo la riforma introdotta con la recente legge n. 69/2015.

La Corte di cassazione, con la corposa sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015, ha assolto dall'accusa per bancarotta mediante il falso in bilancio un ex sondaggista di un noto personaggio politico.

I giudici analizzano la portata della riforma operata per il reato di false comunicazioni sociali, per società quotate e non - artt. 2621 e 2622, c.c. - evidenziando come siano state modificate le condotte rilevanti: viene aggiunto il riferimento a “fatti materiali non rispondenti al vero” ovvero l'omissione “di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene”.

Rispetto al testo previgente, è stato però eliminato il riferimento alle valutazioni estimative e questo comporta un ridimensionamento dell'elemento oggettivo del reato.

Pertanto il riferimento a “fatti materiali non rispondenti al vero”, senza fare richiamo alle “valutazioni” fa sì che deve ritenersi ridotto l'ambito di operatività delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, delle società quotate e delle non quotate.

Ciò comporta che il legislatore ha inteso far venir meno la punibilità dei falsi valutativi.

Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 30 - “Stime” fuori dal falso in bilancio - Negri

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